Art. 35 — Diritto di reclamo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1999 al 22 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
- 1)al direttore dell'istituto, nonche' agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
- 2)al magistrato di sorveglianza;
- 3)alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- 4)al presidente della giunta regionale;
- 5)al Capo dello Stato. 38
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
38La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1999 al 22 febbraio 2014
