Art. 35 — Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

    Art. 3 Disposizioni sulla stampa · Art. 5 Disposizioni sulla stampa · Art. 16 Disposizioni sulla stampa · Art. 29 Ordinamento della professione di giornalista

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  • Sentenza n. 98/1968

    Illegittimità dichiarata
    10 luglio 1968

    Cfr.: sent. 11/1968.

    Art. 46 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 47 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 11/1968

    Illegittimità dichiarata
    23 marzo 1968

    L'art. 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, richiede per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, fra l'altro, l'iscrizione nel registro dei praticanti e l'esercizio della pratica per almeno diciotto mesi, ma è da escludere che dal combinato disposto di tale articolo e degli artt. 33 e 34 derivi che l'accesso all'albo sia rimesso alla completa discrezionalità di editori, direttori e giornalisti già iscritti. Si tratta infatti di conseguenze dovute non alla legge n. 69, ma alla struttura privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito della quale la non discriminazione può essere assicurata solo dalla concorrenza delle iniziative giornalistiche. A conclusioni analoghe si perviene in ordine all'art. 35, primo comma, in base al quale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve dimostrare di aver svolto attività retribuita da almeno due anni. Va infatti escluso che tale disciplina consenta un sindacato sulle pubblicazioni, in quanto le certificazioni dei direttori sono richieste allo scopo esclusivo di accertare che l'attività non sia stata esercitata solo occasionalmente. Sono pertanto infondate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, 33, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

    Art. 45 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art35 · fonte del testo

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