E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattivita' professionale. Tale termine e' elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattivita' dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari. Non si fa luogo alla cancellazione per inattivita' professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attivita' continuativa e lucrativa.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

    Art. 3 Disposizioni sulla stampa · Art. 5 Disposizioni sulla stampa · Art. 16 Disposizioni sulla stampa · Art. 29 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art41 · fonte del testo

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