Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e degli

artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di

giornalista), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal

pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Boldorini

Cesare e Marinangeli Corrado, iscritta al n. 149 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 141 del 31 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che il 30 aprile 1970, a cura di un movimento giovanile,

veniva posto in vendita in Ronciglione un giornale denominato "Nuova

dimensione" in numero unico, firmato da tale Corrado Marinangeli

autodefinitosi redattore responsabile;

che nel giugno dello stesso anno veniva posta in vendita, sempre in

Ronciglione e dallo stesso movimento, analoga pubblicazione, ugualmente

denominata "Nuova dimensione" e definita numero unico, firmata da tale

Cesare Boldorini, del pari autodefinitosi redattore responsabile;

che in seguito a denunzia dei carabinieri il Marinangeli ed il

Boldorini venivano rinviati a giudizio davanti al pretore di

Ronciglione per rispondere del reato di cui all'art. 16 della legge 8

febbraio 1948, n. 47, per avere pubblicato un giornale periodico senza

la necessaria registrazione;

che detto pretore, con ordinanza 25 febbraio 1972, ritenutane la

rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevava questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 21 della

Costituzione, degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

nonché degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46

e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

che secondo l'ordinanza le norme denunziate sarebbero in contrasto:

a) con l'art. 21 della Costituzione, perché richiedono determinati

requisiti, tra i quali la buona condotta ed il superamento di un esame

per acquistare la qualifica di giornalisti professionisti, normalmente

necessaria al direttore responsabile affinché le pubblicazioni

periodiche possano essere ammesse alla registrazione prescritta;

b) con l'art. 3 della Costituzione, perché i vari tipi di stampa

periodica ed in particolare la stampa politica e sindacale, sono

sottoposti a normative diverse in relazione alla persona del

responsabile della pubblicazione e perché il sistema di riservare

normalmente ai giornalisti professionisti e pubblicisti la nomina a

direttori (o vice direttori) responsabili costituisce un ostacolo al

pieno sviluppo della personalità umana, impedendo a chi non sia

giornalista professionista di pubblicare giornali periodici.

Considerato che non viene contestata l'assoggettabilità a

registrazione delle pubblicazioni di che trattasi;

che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16

della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'articolo 21

della Costituzione è già stata dichiarata da questa Corte non fondata

con la sentenza 26 gennaio 1957, n. 31;

che del pari questa Corte con la sentenza n. 11 del 1968 ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, degli artt. 29, 33,

34 e 35 della legge 5 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della

professione di giornalista, denunziati con l'ordinanza in esame;

che, infine, con la decisione n. 2 del 1971 questa Corte ha

dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47

della citata legge n. 69 del 1963;

che nell'ordinanza di rinvio non vi è alcun serio argomento che

possa indurre a mutare avviso sulle statuizioni delle menzionate

sentenze, mentre nelle rispettive motivazioni non solo trovano piena

confutazione tutte le considerazioni poste a fondamento dell'ordinanza

stessa ma sono affermati principi che ben - stante la sostanziale

identità delle questioni - possono condurre (v. ord. n. 36 del 1970)

alla estensione di quelle statuizioni anche a norme che nelle

richiamate sentenze non formano oggetto di contestazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(Disposizioni sulla stampa) e degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69

(Ordinamento della professione di giornalista), sollevata con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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