Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 29, 34

e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della

professione di giornalista, e dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, promosso con ordinanza

emessa il 28 novembre 1967 dal Tribunale di Vibo Valentia nel

procedimento civile vertente tra il Circolo culturale "Salvemini" e

Genovese Salvatore, iscritta al n. 279 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24

febbraio 1968.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 22 novembre 1966 il Circolo

culturale "Salvemini" conveniva innanzi al Tribunale di Vibo Valentia

il prof. Salvatore Genovese per sentirlo condannare al risarcimento dei

danni derivanti dall'inadempimento da parte di quest'ultimo di un

contratto col quale egli si era obbligato ad assumere la direzione di

un periodico da pubblicare a cura del Circolo. A tale domanda il

convenuto opponeva l'impossibilità della prestazione, determinata dal

fatto che in forza dell'art. 5 della legge sulla stampa 8 febbraio

1948, n. 47, e dell'art. 46 della legge sull'ordine dei giornalisti 3

febbraio 1963, n. 69, per poter essere direttore o vice direttore

responsabile di un periodico occorre essere iscritti nell'elenco dei

giornalisti o in quello dei pubblicisti, iscrizione a lui preclusa per

il difetto dei presupposti richiesti dalla legge. Il Circolo Salvemini,

a sua volta, eccepiva che le norme indicate dal convenuto risultano

viziate da illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 21

della Costituzione.

2. - Con ordinanza emessa il 28 novembre 1967 il Tribunale,

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata

dall'attore sia rilevante per la decisione del giudizio e non

manifestamente infondata, ha trasmesso gli atti a questa Corte perché

venga accertato se il combinato disposto degli artt. 46, 29, 34 e 35

della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 5 della legge 8

febbraio 1948, n. 47, violi l'art. 21 della Costituzione. In proposito

il Tribunale osserva che in forza delle disposizioni impugnate il

diritto attribuito dalla Costituzione a tutti i cittadini viene in

sostanza riservato alla sola categoria dei giornalisti. Decisiva per

l'illegittimità costituzionale di quelle norme apparirebbe, a suo

avviso, la circostanza che ove il costituente avesse voluto dar rilievo

alle esigenze di ordine tecnico e professionale, in vista delle quali

è da ritenersi che la legge abbia imposto le note limitazioni, lo

avrebbe detto espressamente: non avendolo fatto, bisogna ritenere che

quelle esigenze siano state sacrificate al prevalente pubblico

interesse costituito dalla libertà di manifestazione del pensiero.

L'ordinanza ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24 febbraio 1968.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

3. - Nelle deduzioni depositate il 15 marzo 1968 ed in una

successiva memoria del 29 maggio l'Avvocatura ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver ricordato che la Corte con la recente sentenza n. 11 del

1968 ha ritenuto che gli artt. 29, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963,

n. 69 non contrastano con l'art. 21 della Costituzione, l'Avvocatura

sostiene che i principi affermati in quella occasione dimostrano che è

infondata anche la questione relativa alle altre disposizioni impugnate

dal Tribunale di Vibo Valentia: queste, a suo avviso, non comportano

affatto che possono scrivere sui giornali solo i giornalisti

professionisti e, d'altra parte, l'obbligo dell'iscrizione nell'albo

del direttore e del vice direttore responsabile rappresenta nulla più

che un corollario della disciplina della professione giornalistica.

La questione è infondata, ad avviso dell'Avvocatura, anche se essa

vien riguardata sotto il profilo del diritto di tutti di dar vita ad un

giornale e di esprimere con questo mezzo il proprio pensiero: ed

infatti le disposizioni denunziate non impongono che sia iscritto

nell'albo il proprietario del giornale, e se quest'ultimo deve servirsi

di un direttore o vice direttore professionisti ciò discende dal fatto

che qui ci si trova in presenza di un'attività professionale, la quale

ovviamente non può essere esercitata da persona che non sia

professionista.

4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle sue tesi

e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con sentenza n. 11 del 21 marzo 1968 questa Corte ha escluso

che gli artt. 29, 34 e 35 della legge sull'ordinamento della

professione giornalistica 3 febbraio 1963, n. 69, contrastino con

l'art. 21 della Costituzione. Poiché non sono stati addotti

dall'ordinanza di rimessione né, comunque, sussistono motivi che

possano indurre ad una diversa conclusione, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

2. - Nella ricordata precedente occasione venne dichiarata

inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità

costituzionale concernente l'art. 46 della citata legge. Su tale

disposizione, ritualmente impugnata dal Tribunale di Vibo Valentia che

ha proposto l'attuale giudizio, la Corte deve ora portare il suo esame,

al fine di accertare in primo luogo se - a parte le sue ulteriori

specificazioni che saranno più innanzi valutate - l'obbligo

dell'iscrizione nell'albo giornalistico del direttore e del

vicedirettore responsabile dei giornali quotidiani, dei periodici e

delle agenzie di stampa violi il principio costituzionale secondo il

quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"

(art. 21 della Costituzione).

A tal proposito deve essere preliminarmente chiarito che il

precetto contenuto nell'art. 46 va preso in considerazione non solo in

riferimento alla libertà di chi intende svolgere un'attività

giornalistica, ma anche quale limite alla libertà di chi voglia dar

vita ad un giornale: limite che deriva da quella disposizione e

dall'art. 5, comma secondo n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -

del pari impugnato dal giudice a quo -, in virtù del quale la

registrazione di un giornale o di un periodico viene subordinata alla

produzione di "un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei

giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi

sull'ordinamento professionale".

3. - Nonostante la diversità del suo oggetto e la maggiore

ampiezza del suo contenuto, anche l'attuale questione deve essere

decisa alla luce dei principi enunciati nella sentenza n. 11 del 1968 e

delle ragioni che indussero la Corte ad escludere che il divieto di

esercizio della professione giornalistica per i non iscritti nell'albo

comporti la violazione dell'art. 21 della Costituzione. Venne allora

accertato che l'istituzione dell'Ordine, della quale quel divieto è

corollario, garantisce il rispetto della personalità e della libertà

dei giornalisti perché, nel complesso mondo della stampa e dei

rapporti fra giornalisti ed editori, essa assicura la vigilanza "sulla

rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce,

anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di

informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano

comprometterla". In altri termini, la Corte ritenne che la funzione

affidata all'Ordine non compromette, ma rafforza quella libertà di

manifestazione del pensiero che è ordine dell'ordinamento democratico

e come tale viene tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

Sulla base di questa conclusione l'obbligo imposto dall'art. 46

della legge - nei limiti in cui viene prescritto che direttore e

vicedirettore responsabili siano iscritti nell'albo - risulta legittimo

in entrambi gli aspetti sotto i quali, come si è detto, esso va

valutato. Ed infatti la funzione dell'Ordine - funzione, giova

ripeterlo, che dà giustificazione costituzionale alla sua istituzione

e disciplina -, risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi

di un quotidiano, di un periodico o di un'agenzia potessero essere

assunti da un soggetto (non importa che si tratti dello stesso

proprietario o di altri) che per il fatto di non essere iscritto

nell'albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all'Ordine

per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti

che da lui dipendono: vale a dire per inadempienza al primo e

fondamentale dovere di garantire che l'attività affidata alla sua

direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di

informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario

fondamento di una libera stampa.

4. - Se queste sono le ragioni che rendono costituzionalmente

valido l'obbligo di cui si discorre, si deve riconoscere che esse

appaiono soddisfatte dall 'iscrizione del direttore e del vicedirettore

nell'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionisti

o di pubblicisti: nell'uno e nell'altro caso, infatti, si rende

possibile la vigilanza dell'Ordine, nella quale, secondo quanto si è

detto, si deve ravvisare il solo fondamento di legittimità di

quell'obbligo. Aggiungere - come fa il primo comma dell'art. 46 per i

quotidiani, per i periodici e le agenzie di stampa di cui all'art. 34 -

l'ulteriore vincolo di scelta del direttore e del vicedirettore

responsabile fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti significa

aggravare il limite posto alla libertà garantita dall'art. 21 della

Costituzione, e ciò senza un'adeguata giustificazione costituzionale.

Ed invero, escluso che l'attività direzionale sia in qualche modo

obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicista non

esercita il giornalismo in modo esclusivo (tanto è vero che, secondo

quanto dispone il capoverso dello stesso art. 46, egli può assumere la

direzione o la vicedirezione responsabile dei periodici e delle agenzie

diversi da quelli considerati nel primo comma), si può anche convenire

sulla opportunità che, ove si tratti di quotidiani o di periodici ed

agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano

affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e possegga i

particolari requisiti che si esigono per l'iscrizione nell'elenco dei

professionisti: ma è certo che non ci si trova qui in presenza di un

pubblico interesse né, a maggior ragione, di un interesse generale di

grado tale da giustificare l'intervento della legge, la quale, quando

si tratti di disciplinare l'esercizio di una libertà fondamentale, non

può porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione

della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano

costituzionale (cfr. sentenza n. 11 del 1968).

Per questa parte, dunque, il primo comma dell'art. 46 deve essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5. - Per gli stessi motivi, in applicazione dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale del terzo comma dell'art. 47, nella parte in cui si

esclude che, nell'ipotesi in cui la direzione di un quotidiano o di un

periodico che sia organo di partito o movimento politico o

organizzazione sindacale venga affidata a persona non iscritta

nell'albo, vicedirettore del quotidiano possa essere un iscritto

nell'elenco dei pubblicisti e vicedirettore del periodico possa essere

un iscritto nell'elenco dei professionisti.

6. - Poiché l'art, 5, comma secondo, n. 3, della legge 8 febbraio

1948, n. 47, fa rinvio alla legge sull'ordinamento professionale e,

quindi, agli artt. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel

testo quale viene ad essere a seguito della presente dichiarazione di

parziale illegittimità, la questione sollevata in proposito dal

giudice a quo deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della

professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che

il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano

o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art.

34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo,

della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo

comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano

un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista

iscritto nell'elenco dei professionisti;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 29, 34 e 35 della citata legge, sollevata in

riferimento all'art. 21 della Costituzione;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma secondo n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

contenente disposizioni sulla stampa, sollevata in riferimento all'art.

21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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