Art. 38 — Cancellazione dall'albo
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista e' iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
