Art. 31 — Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • 1)estratto dell'atto di nascita;
  • 2)certificato di residenza;
  • 3)dichiarazione di cui all'articolo 34;
  • 4)attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione. Nei caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa e' cessata, il Consiglio dell'Ordine puo' concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

    Art. 3 Disposizioni sulla stampa · Art. 5 Disposizioni sulla stampa · Art. 16 Disposizioni sulla stampa · Art. 29 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art31 · fonte del testo

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