Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il

16 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul

ricorso proposto da Molajoni Marco contro Ufficio del Registro di

Roma, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con

ordinanza emessa il 16 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), "con

riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale

anche ai provvedimenti di trasferimento della proprietà di quota

immobiliare in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di

separazione";

che la commissione rimettente rileva come in relazione al

trasferimento di una quota di proprietà dell'appartamento coniugale,

disposto con sentenza di separazione a favore di uno dei coniugi,

come nella fattispecie sottoposta al suo esame, il presupposto della

pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria risieda

nell'applicazione degli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili);

che, ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe una

irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee, in

quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni

patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per

il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione dalla

legge n. 74 del 1987.

Considerato che con sentenza n. 154 del 1999, successiva

all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte

in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione

personale dei coniugi;

che pertanto la questione appare manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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