Corte costituzionale

Ordinanza n. 538/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale art. 19 legge 6 marzo

1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto

da Sacco Rosina contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al

n. 168 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di costituzione di Sacco Rosina;

Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Giovanni M. Migliori per Sacco Rosina;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano -

nel procedimento promosso da Sacco Rosina con impugnativa dell'avviso

di liquidazione dell'Ufficio del registro di Milano concernente le

imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al

trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione

consensuale tra la ricorrente ed il coniuge - ha sollevato (con

ordinanza del 9 dicembre 1994) questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella

parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non

comprende nell'esenzione dal tributo anche le imposte di registro,

bollo, trascrizione, catasto e INVIM relative ad atti e documenti del

giudizio di separazione personale dei coniugi;

che la Commissione in particolare evidenzia - richiamando la

sentenza di questa Corte n.176 del 1992 - le "profonde analogie e la

complementarità funzionale dei due procedimenti di separazione dei

coniugi e di divorzio" e quindi ritiene che la perdurante differenza

di regime tributario quanto alle imposte oggetto del giudizio violi

il principio di eguaglianza unitamente ai precetti costituzionali di

cui agli artt. 29, 31 e 53 Cost.;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto

del giudizio a quo, si limita a riferire trattarsi di "ricorso ...

avverso l'avviso di liquidazione ... concernente le imposte di

registro, bollo, trascrizione, catasto ed INVIM relative al

trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione

consensuale dei coniugi ...", e che, in relazione alla fattispecie

così descritta, ritiene "non manifestamente infondata e rilevante ai

fini della decisione la questione di costituzionalità dell'art. 19

della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella parte in cui, in violazione

degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non comprende nella esenzione del

tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e

INVIM relative ad atti e documenti del giudizio di separazione

personale dei coniugi";

che in tal guisa argomentando, senza ulteriori delucidazioni sul

punto della rilevanza, il giudice a quo chiaramente mostra di

presupporre come dato certo che il "trasferimento di proprietà di un

immobile" della cui tassazione si tratta, se posto in essere in sede

di giudizio di divorzio, avrebbe fruito della esenzione dai tributi

la cui esazione costituisce oggetto della pretesa fiscale contestata

davanti alla Commissione rimettente;

che pertanto il giudice a quo, ancora per implicito, presuppone

che il precetto normativo dettato dall'art. 19 impugnato riguardi

ogni tipo di atto, in senso generale, di natura sia processuale sia

sostanziale comunque correlato al procedimento di "divorzio",

comprese le attribuzioni di beni da un coniuge all'altro qualunque ne

sia lo stato di proprietà - tanto, cioè, se in proprietà esclusiva

quanto se in comunione sia legale che ordinaria fra i coniugi - e che

il precetto stesso si riferisca ad ogni tipo di tributo: e ciò senza

affatto motivare in ordine a tale latissima ed onnicomprensiva - ma

per nulla pacifica - lettura della citata disposizione, pur tuttavia

assunta a presupposto della assertiva valutazione positiva della

rilevanza della questione proposta;

che quindi l'ordinanza di rimessione si appalesa del tutto priva

di motivazione sul punto della rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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