Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4d.P.R. 635/1972

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 635/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e

catastali") e dell'art. 1 della tariffa allegata, in relazione

all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio") promosso con ordinanza emessa il 21

febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano

sul ricorso proposto da Brigato Susi Maria ed altro contro l'Ufficio

delle Conservatorie di Milano 2 dei Registri immobiliari iscritta al

n. 662 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 21 febbraio 1991, la C.T. di primo grado di

Milano - adita su ricorso di due coniugi avverso una ingiunzione di

pagamento di imposta ipotecaria relativa ad iscrizione di ipoteca

effettuata ( ex art. 156 cod. civ.) a garanzia di obbligazioni

assunte dal marito nei confronti della moglie nel giudizio di

separazione - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione - onde ha

sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 ed 1 tariffa allegata, in relazione

all'art. 19 della legge 1987 n. 74 "nella parte" appunto "in cui la

(predetta) normativa sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni

patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione o modificazione

delle condizioni di separazione coniugale".

Premesso che l'ipoteca analogamente iscrivibile (ai sensi

dell'art. 8 legge 74/1987, omologo dell'art. 156 c.c. cit.) con

riguardo alle obbligazioni assunte dal coniuge divorziato - come,

"tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento

di scioglimento del matrimonio .." - non è soggetta ad imposta per

disposto dell'art. 19 della menzionata legge n. 74/87, ritiene

conseguenzialmente il giudice a quo che non si giustifichi la mancata

estensione di tale esenzione impositiva anche ai corrispondenti atti

e provvedimenti del processo di separazione personale: non ostante

l'identità (entro il limite di compatibilità) del trattamento

normativo delle due procedure pur sancito dallo stesso legislatore

del 1987 (con l'art. 23 della legge n. 74).

Dal che appunto la violazione dei parametri costituzionali evocati

in ragione:

a) della obiettiva irrazionalità della normativa denunciata;

b) della irragionevole disparita di trattamento di situazioni

omogenee in relazione ad un profilo (quello fiscale) per di più (nei

due casi) identico;

c) della vulnerazione altresì dei diritti della famiglia; la

cui esigenza di tutela sarebbe semmai ancor più immediata e

pregnante nel giudizio di separazione che in quello di divorzio,

"ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta". Considerato in diritto

1. - Preliminarmente osserva la Corte che - anche se testualmente

(ma con evidente imprecisione terminologica) il giudice rimettente

denuncia gli "art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 e 1 tariffa allegata in

relazione all'art. 19 legge 1987 n. 74" - il contesto normativo

effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure

formulate nella stessa ordinanza di rinvio) correttamente va

individuato (con inversione del collegamento logico tra le citate

disposizioni) "nell'art. 19 legge 1987 n. 74 in relazione agli artt.

4 d.P.R. 1972 n. 631 e 1 tariffa".

Inoltre - in correlazione ai limiti del petitum, segnati

dall'ambito della rilevanza della questione nel giudizio a quo -

l'oggetto di questa deve intendersi circoscritto alla mancata

estensione della esenzione fiscale - introdotta dal menzionato art.

19 per gli atti e documenti del giudizio divorzile - anche (non già

agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi

ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca

effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato

(la cui tassazione viene appunto in discussione nel processo di

merito).

2. - La questione così definita è fondata.

Il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità

funzionale dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei

coniugi e di divorzio - oltreché di tangibile evidenza - risultano

invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989.

Il quale - nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio - si è premurato (con l'art. 23 della legge n. 74

cit.) di estendere (entro il limite di compatibilità e fino

all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile)

l'applicazione delle regole procedurali poste ( sub art. 4) per il

giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale.

E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato

anche la norma di esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è

probabilmente da ascrivere - come osservato dai primi commentatori -

ad una mera dimenticanza.

Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può

ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due

comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso

alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio

fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor

più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la

situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco,

esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di

quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo

divorzile. Mentre, per quanto più in particolare concerne la

specifica esenzione della iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela

della posizione creditoria del coniuge e dei figli, che hanno

concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo

scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche gli

omologhi provvedimenti in sede di separazione personale.

4. - Ne consegue che - con riguardo e nei limiti appunto della

mancata estensione del beneficio fiscale anche agli atti di

iscrizione della ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle

obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione

(tuttora soggetti al tributo di cui agli artt. 4 d.P.R. 635/72 e 1

tariffa allegata) - la norma di esenzione dell'art. 19 legge 74/87

risulta effettivamente - e va quindi dichiarata - illegittima per

contrasto con i parametri, evocati dal giudice a quo, della

ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento

tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art.

3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6

marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635

("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa

allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo

anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle

obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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