L'esportazione, l'importazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva)) devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. (( L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. )) Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. Le operazioni di esportazione ((, transito e intermediazione)) sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.((Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I.)) (( L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento. )) L'esportazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione)) di materiali di armamento sono altresi' vietati:

  • a)verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
  • b)verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
  • c)verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) (( o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)));
  • d)verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
  • e)verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,)) di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. (( La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate. )) Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
  • a)delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
  • b)delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
  • c)delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
  • d)delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • e)delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
  • a)le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
  • b)le esportazioni o concessioni dirette ((e i trasferimenti intracomunitari)) da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
  • c)il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo Statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.((Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.)) (( Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
  • a)esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
  • b)autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21. ))

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34688/2025

    29 dicembre 2025

    Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).

    Art. 1 · Art. 2 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 11 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 2003 al 22 luglio 2012. 26 parole tolte, 330 parole aggiunte in 7 capoversi.

L'esportazione, l'importazione tolto: e il transitoaggiunto: , il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamentoaggiunto: , nonche' la cessione tolto: della aggiunto: delle relative licenze di produzione aggiunto: e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono … repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'esportazione, l'importazione tolto: e il transitoaggiunto: , il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione aggiunto: e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti tolto: ad aggiunto: a autorizzazioni e controlli dello Stato. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la … conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. Le operazioni di esportazione tolto: e transitoaggiunto: , transito e intermediazione sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. tolto: L'esportazione ed il transitoaggiunto: Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione aggiunto: e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando tolto: siano in contrato aggiunto: sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italiaaggiunto: , con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando tolto: manchino aggiunto: mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materialitolto: . L'esportazione ed il transito aggiunto: di armamento. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresi' vietati:

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) aggiunto: o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

… popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione tolto: ed il transito diaggiunto: , il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o … armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. aggiunto: La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

b) le esportazioni o concessioni dirette aggiunto: e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

… le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militareaggiunto: .Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

aggiunto: a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;

aggiunto: b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art1 · fonte del testo

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