I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione ((, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.)) Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. Il Ministero puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di ((di cui al comma 1)) da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro delle difesa importazioni ed esportazioni:

  • a)di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
  • b)di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
  • c)di materiali importati, ed eventualmente anche esportati e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili;
  • d)di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione ed esportazione ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
  • e)di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 2003 al 22 luglio 2012. 13 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione tolto: e il transitoaggiunto: , il transito, l'intermediazione di materiale d'armamentoaggiunto: , nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della … nonche' di motivi d'interesse nazionale. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di tolto: esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento aggiunto: di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite …

… una autorizzazione nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata. tolto: 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art9 · fonte del testo

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