Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza. ((Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e' subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)). ((Il titolare)) della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima. Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia ((, ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione)). Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

Testo vigente dal 5 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1975 al 5 novembre 2013. 37 parole tolte, 78 parole aggiunte.

… doganale e il riscontro della guardia di finanza. Il rilascio della licenza di poliziaaggiunto: , singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi aggiunto: comuni da sparo di ogni tipo e' subordinato tolto: all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il aggiunto: all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121. Il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza … residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di cacciaaggiunto: , ovvero di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art16 · fonte del testo

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