Art. 16 — Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di ((soggetti residenti in Stati terzi)). In tali casi, nonche' in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. ((2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)) Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012. 2 parole tolte, 79 parole aggiunte.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di tolto: non residenti aggiunto: soggetti residenti in Stati terzi. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello … del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. aggiunto: 2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresi' per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art16 · fonte del testo

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