Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16,

primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1976 dal T.A.R. per il

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso di Bressan Luciano contro la Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 58 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 87 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa l'8 marzo 1977 dal T.A.R. per la Puglia sul

ricorso di Larato Giovanni contro l'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di

Trani, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ord. 17 novembre 1976 il T.A.R. del Friuli - Venezia

Giulia, nel procedimento promosso da Bressan Luciano contro la Regione

Friuli-Venezia Giulia, sollevava d'ufficio, con riferimento agli artt.

3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

primo comma, legge 8 marzo 1968, n. 152.

Sosteneva, infatti, quel Tribunale che la denunziata

incompatibilità era rilevabile nella parte in cui il detto articolo

escludeva i dipendenti non di ruolo degli enti locali, inscritti

all'I.N.A.D.E.L., dalla corresponsione dell'indennità per cessazione

del rapporto di lavoro (prevista dalle preesistenti disposizioni di

legge a favore del personale non avente diritto a pensione) relativa ai

periodi di servizio prestati dopo l'entrata in vigore della legge

stessa: e ciò pur trattandosi di periodi non valutabili ai fini del

conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge in

parola.

Aveva, infatti, lamentato il Bressan che, pur essendo iscritto

all'I.N.A.D.E.L., ai sensi dell'art. 1, legge 26 gennaio 1970, n. 4,

l'Amministrazione non intendeva corrispondergli l'indennità premio di

servizio, prevista dall'art. 2 della citata legge 152/1968, a causa

dell'asserito divieto contenuto nel primo comma dell'art. 16. Egli,

d'altra parte, non aveva maturato il periodo minimo di servizio (anni

15, oppure 20, o 25 a seconda delle ipotesi) cui la nuova legge

subordinava il diritto alle nuove previdenze: in realtà aveva prestato

servizio dal luglio 1966 al novembre 1969, dimettendosi poscia senza

percepire alcuna indennità nonostante avesse sollecitato

l'amministrazione regionale.

Con sentenza 5 febbraio-22 ottobre 1976 il T.A.R. condannava la

Regione al pagamento dell'indennità di anzianità prevista dall'art.

2120 cod. civ. limitatamente al periodo di servizio prestato dal

Bressan dal luglio 1966 al 1 aprile 1968, giorno dell'entrata in vigore

della legge 152/68, cogl'interessi legali maturati dal novembre 1969 al

saldo. Mentre, per il periodo successivo, sospendeva il giudizio e, con

la citata separata ordinanza, trasmetteva gli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, la situazione determinata dalla legge

confliggerebbe con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto

introdurrebbe una discriminazione irrazionale, ai fini della

valutazione, tra servizi prestati prima e servizi posteriori

all'entrata in vigore della legge. Ma contrasterebbe anche con l'art.

36, primo comma, Cost. perché, in tal modo disponendo, priverebbe i

dipendenti non di ruolo degli enti pubblici, che non abbiano maturato

l'anzianità necessaria a conseguire i nuovi benefici, anche di quella

parte di retribuzione che, data la natura dell'indennità-premio, viene

dal legislatore differita al momento della cessazione del rapporto di

lavoro.

La rilevanza della questione, d'altra parte, è evidente, giacché

dal riconoscimento della denunziata illegittimità dipende

l'accoglimento delle maggiori richieste del ricorrente.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - con atto 15 aprile

1977 - chiedeva che la sollevata questione venisse dichiarata

infondata. Sostiene, infatti, l'Avvocatura che l'interpretazione data

dal T.A.R. all'art. 16, secondo comma della legge è frutto di

equivoco. Quella norma in realtà non subordina affatto a limiti

temporali la conservazione del diritto alla indennità-premio per

cessazione dal servizio in ordine a quei periodi che non siano

valutabili ai fini dei benefici introdotti dalla nuova legge. Nel

computo, perciò, devono entrare tanto i servizi prestati prima quanto

quelli successivi alla entrata in vigore della normativa in parola.

2. - Analoga questione - benché non del tutto identica nella

prospettazione viene sollevata dal T.A.R. delle Puglie, con ord. 8

marzo 1977, nel procedimento instaurato con ricorso di Larato Giovanni

contro l'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di Trani.

Il Larato aveva prestato servizio di medico presso il detto

ospedale dal marzo 1956 al 1 settembre 1970, giorno in cui si era

volontariamente dimesso. Non avendo, perciò, raggiunto almeno gli anni

15 di servizio, non aveva potuto ottenere, nonostante ripetute

sollecitazioni all'Amministrazione ospitaliera, né la pensione ex art.

26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, né l'assegno vitalizio, né

infine l'indennità-premio di fine servizio.

A differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. del Friuli - Venezia

Giulia, di cui al caso precedente, esclude il T.A.R. delle Puglie

l'applicabilità alla specie delle norme vigenti per l'impiego privato,

in quanto la legge 152/68, avendo predisposto tutto un particolare

sistema di quiescenza per i dipendenti degli enti locali, rappresenta

proprio quella specifica disciplina prevista come derogatoria

dall'ultimo inciso dell'art. 2129 cod. civ.. Conseguentemente,

limitando la lettura dell'art. 16 della legge alla sua prima parte,

ritiene il T.A.R. che al dott. Larato non abbia a spettare affatto

l'indennità - premio, giusta le disposizioni precedentemente vigenti,

nemmeno nei limiti del periodo di servizio prestato precedentemente

all'entrata in vigore della legge.

Giudica, però, a questo punto, il Tribunale che un siffatto

divieto viene a collidere cogli artt. 3 e 36 Cost., sia perché

determina irragionevole disparità di trattamento per il dipendente

pubblico rispetto a quello privato, pur essendo comune la ratio che è

alla base della previdenza in materia di lavoro, e sia perché,

privando il lavoratore della quota differita del compenso (così come

comporta la natura dell'indennità-premio di fine servizio), lo si

priva di quelle modeste risorse economiche che l'art. 36 Cost. ha

inteso invece assicurargli, soprattutto al momento della cessazione dal

servizio.

Anche in questo giudizio di legittimità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha chiesto che la sollevata questione

venga dichiarata infondata per le analoghe sostanziali ragioni già

illustrate. Nella specie, infatti, anziché erronea interpretazione del

secondo comma dell'art. 16, vi è stata la sua omessa considerazione,

con la conseguente induzione di un'erronea interpretazione del divieto

contenuto nella prima parte. Considerato in diritto :

I giudizi sulle due ordinanze che, denunziando la stessa norma e

riferendosi agli stessi parametri, sollevano identica questione di

legittimità costituzionale, devono essere riuniti.

La questione non è fondata: in realtà, alla base

dell'impugnazione della norma di cui all'art. 16 della legge vi è un

equivoco di lettura.

Sia, infatti, che si ritenga, considerando esclusivamente la prima

parte dell'art. 16 (come fa il T.A.R. delle Puglie), che nulla spetti

al sanitario che aveva prestato ben anni 14 e mesi sei di servizio,

perché non aveva raggiunto almeno l'anzianità prevista dalla lettera

a) dell'art. 2 della legge; sia che si limiti (come ha preferito il

T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia) la valutazione e la corrispettiva

attribuzione dell'indennità al periodo antecedente all'entrata in

vigore della legge, con ciò ravvisando un ulteriore motivo di

irrazionale disparità fra servizi prestati prima e dopo la vigenza

della legge, la lettura della norma è da una parte incompleta e

dall'altra erronea.

Incompleta, per quanto si riferisce all'ordinanza del T.A.R. delle

Puglie, giacché la disposizione di cui al primo comma della norma

impugnata in tanto sopprime l'indennità di cessazione dal servizio per

i dipendenti non di ruolo, dalla data di entrata in vigore della legge,

in quanto, ai sensi dell'art. 2 attribuisce agli stessi (cui l'art. 1

estende l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L.) il diritto a

percepire l'indennità premio di servizio, a far epoca da quella stessa

data.

Ma nel secondo comma dello stesso articolo la legge stabilisce

altresì che il diritto alla prima indennità, se spettante in base

alle vigenti disposizioni, "è conservato relativamente ai periodi di

servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici

previdenziali" di cui alla legge stessa.

Se il T.A.R. delle Puglie avesse completato la lettura della norma,

prendendo in considerazione anche il secondo comma, si sarebbe reso

conto che il ricorrente non andava incontro né a disparità di

trattamento né a privazioni confliggenti coll'articolo 36 Cost.,

perché aveva diritto a ricevere l'indennità per cessazione dal

servizio commisurata agli anni di lavoro prestati.

Erronea, poi, la lettura del T.A.R. del Friuli-Venezia

Giulia perché in nessun punto l'art. 16 distingue tra periodi di

servizio antecedenti e successivi all'entrata in vigore della legge: in

guisa che, purché si tratti di periodi non valutabili ai fini della

nuova indennità, è indifferente che essi siano stati prestati prima o

dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

In realtà, come indica anche la prevalente giurisprudenza dei

Giudici amministrativi, la legge in parola, lungi dall'avere inteso di

modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo, ha esteso

anzi a questo l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. prima riservato al

personale di ruolo, e i conseguenti benefici. L'art. 16, pertanto, ha

manifestamente valore di norma transitoria, diretta, da una parte, ad

evitare cumuli fra le due indennità e, dall'altra, ad assicurare la

precedente indennità a chi non fosse per raggiungere l'anzianità

sufficiente a conseguire la nuova.

In questo senso, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale è destituita di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

16, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 sollevata con le

ordinanze rispettivamente del 17 novembre 1976 e 8 marzo 1977 dai

T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia e delle Puglie, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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