Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso

con ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore di Vallo della

Lucania nel procedimento civile vertente tra De Crinito Antonio e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania ha sollevato, in

riferimento all'articolo 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera

b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui

prevede che il servizio non di ruolo non sia computabile ai fini

della misura dell'indennità premio di servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 322 del 1993, ha

dichiarato non fondata una questione identica e identicamente

motivata, rilevando che, nei casi in cui, a norma dell'impugnato

articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge n. 152 del 1968, i

servizi non di ruolo prestati prima dell'entrata in vigore di detta

legge non sono computabili ai fini della determinazione

dell'indennità premio di servizio, trova applicazione l'articolo 16,

secondo comma, della medesima legge secondo cui, relativamente ai

periodi di servizio non valutabili ai fini dell'indennità premio di

servizio e non riscattati ai sensi dell'articolo 12, è conservato il

diritto all'indennità per cessazione dal servizio (indennità di

licenziamento) prevista per il personale non di ruolo dello Stato

dall'articolo 9 del d. lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al

personale non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del d. lgs.

C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61;

che questa Corte, con sentenza n. 401 del 1993, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del citato articolo 16 della legge n.

152 del 1968, nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con

riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della

retribuzione sulla quale si computa la suddetta indennità per

cessazione dal servizio;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o

diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;

che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b), della

legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per

il personale degli Enti locali), sollevata, con riferimento

all'articolo 36 della Costituzione, dal Pretore di Vallo della

Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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