Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal T.A.R. per la Toscana sul

ricorso proposto da Becattini Marisa, vedova Gennai contro l'U.S.L.

n. 10/G di Sesto Fiorentino, iscritta al n. 167 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Marisa Becattini ved.

Gennai contro l'USL di Sesto Fiorentino per ottenere l'indennità

spettante al defunto marito, a norma dell'art. 16 della legge 8 marzo

1968, n. 152, per il periodo di servizio non di ruolo prestato

anteriormente all'assunzione in ruolo, il T.A.R. per la Toscana, con

ordinanza del 19 febbraio 1992, pervenuta a questa Corte il 1 aprile

1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

secondo comma, della legge citata, nella parte in cui prevede il

computo della predetta indennità sull'ultima retribuzione in

godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza

disporre che la base di computo sia rivalutata in relazione alla data

della cessazione definitiva del rapporto.

Premesso che le indennità di fine rapporto sono soggette al

principio dell'art. 36 della Costituzione in ragione della loro

natura di retribuzione differita, il giudice remittente osserva che

lo spostamento dell'esigibilità dell'indennità per cessazione dal

servizio non di ruolo alla data di estinzione del rapporto, fermo

restando per la liquidazione dell'indennità il riferimento allo

stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della legge n.

152 del 1968, comporta, a causa dei processi di erosione del potere

di acquisto della moneta, una violazione del criterio di proporzione

alla quantità e qualità del lavoro prestato, tanto più grave

quanto più lungo è il periodo intercorso tra le due date (nella

specie diciannove anni).

La norma impugnata sarebbe in contrasto anche col principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, "in quanto consente

che a parità di servizio non di ruolo corrisponda una indennità

premio di servizio, seppure nominalmente uguale, sostanzialmente

diversa in relazione al differente momento di cessazione dal servizio

per effetto della inflazione monetaria".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. per la Toscana impugna l'art. 16, secondo comma,

della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui per i dipendenti

degli enti locali dispone che l'indennità per cessazione dal

servizio non di ruolo (in quanto non computabile ai fini

dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4, secondo

comma, lett. b) "è computata sull'ultimo stipendio o salario in

godimento alla data di entrata in vigore della presente legge", senza

prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con

riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto.

2. - La questione è fondata.

Giustamente il giudice a quo ha disatteso la tesi della

ricorrente, secondo cui la questione sarebbe risolvibile sul piano

interpretativo in via di applicazione diretta degli artt. 429, terzo

comma, cod. proc. civ. e 150 delle relative disposizioni di

attuazione. Queste norme presuppongono un credito di lavoro liquido

ed esigibile e attribuiscono al lavoratore il diritto agli interessi

e al maggior danno da svalutazione monetaria per il periodo di

ritardo del pagamento decorrente dal giorno della maturazione del

diritto. Tale presupposto non si verifica nel caso in esame, posto

che l'indennità per i periodi pre-ruolo prestati anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 non diventa

esigibile alla data di riferimento per la determinazione della base

di computo, bensì - contemporaneamente all'indennità premio di fine

servizio e in aggiunta a questa - alla data di cessazione definitiva

del rapporto. Solo da tale data (nella specie il 21 settembre 1987)

la ricorrente può pretendere, secondo il diritto vigente, gli

interessi corrispettivi ed eventualmente la rivalutazione monetaria

della somma capitale.

In questi termini, peraltro, la norma in esame contrasta

palesemente con l'art. 36 della Costituzione perché la somma

determinata per il titolo e nella misura ivi previsti perde

progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro

prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria) in

ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette, a causa

del costante processo di erosione del potere di acquisto della

moneta, che nel decennio

1974-1984 ha toccato percentuali molto elevate.

3. - Resta assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui

non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione

definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa

l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato

anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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