Pubblicità del gioco d'azzardo, la multa minima di 50.000 euro si può ridurre se è manifestamente sproporzionata

Con la sentenza n. 172 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 9, comma 2, del decreto Dignità. Il minimo di 50.000 euro per ogni violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse resta, ma può essere abbassato quando è manifestamente sproporzionato, tenendo conto della gravità del fatto, della condotta e delle condizioni economiche di chi ha sbagliato.

· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura

Cartelle tricolori e una calcolatrice
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In questo articolo
  1. Le norme in discussione
  2. Il caso
  3. Cosa ha deciso la Corte e perché
  4. Cosa cambia

Con la sentenza n. 172 del 2026, decisa l'8 luglio e depositata il 20 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018, il cosiddetto decreto Dignità. È la norma che punisce chi viola il divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro e del gioco d'azzardo. Il minimo di 50.000 euro per ogni violazione non è più inderogabile: si può scendere sotto quella cifra quando la sanzione è manifestamente sproporzionata.

Le norme in discussione

Il comma 1 dell'art. 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro e del gioco d'azzardo, su qualunque mezzo. Il divieto comprende anche le sponsorizzazioni e ogni altra comunicazione promozionale. Si rivolge al committente, al proprietario del mezzo o del sito di diffusione e all'organizzatore dell'evento.

Il comma 2 prevede una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000». Le sanzioni le applica l'AGCOM, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il caso

Il caso arriva dal TAR del Lazio. Un giovane di 28 anni, aiuto magazziniere con uno stipendio di circa 1.300 euro al mese, aveva pubblicato video promozionali di giochi e scommesse online su due canali YouTube e un canale Twitch. Dai video aveva ricavato circa 1.000 euro, tutti dal canale Twitch. I canali avevano 64, 2.010 e 2.504 follower, e i video 53, 202 e 112 visualizzazioni.

Poiché il 20 per cento dei compensi era molto sotto i 50.000 euro, l'AGCOM aveva applicato il minimo per ciascun canale, alzandolo un po' per la gravità e la ripetizione delle condotte. Il totale era di 157.000 euro, più di 150 volte il guadagno. Il TAR ha ritenuto la soglia minima rigida manifestamente sproporzionata e ha chiesto alla Corte di eliminarla, lasciando solo la sanzione del 20 per cento.

Cosa ha deciso la Corte e perché

La Corte ha ricordato a lungo i danni del gioco d'azzardo patologico: sulla salute, sulle famiglie, sui risparmi, sul lavoro. Ha sottolineato che il gioco online amplifica questi rischi. Ha anche osservato che il divieto di pubblicità, pur molto ampio, riguarda condotte tutte illecite, perché ognuna è pubblicità vietata del gioco.

Ma una sanzione amministrativa che punisce un illecito deve essere proporzionata, come una pena. Deve tener conto delle circostanze del caso concreto e delle condizioni economiche di chi la subisce. Il minimo fisso di 50.000 euro, applicato a ogni violazione, può diventare eccessivo nei casi marginali: per esempio, dice la Corte, una promozione occasionale fatta da una persona fisica, fuori da ogni logica d'impresa, su un canale seguito da pochi utenti. Per questo la norma viola gli articoli 3 e 42 della Costituzione.

La Corte non ha però accolto la soluzione del TAR. Senza un minimo, nei molti casi in cui la pubblicità rende poco o nulla, la sanzione del 20 per cento sarebbe irrisoria o pari a zero. La Corte ricorda che la maggior parte delle sanzioni dell'AGCOM sono calcolate proprio sul minimo, perché queste attività, soprattutto sui social, generano ricavi bassi o assenti. Eliminare la soglia avrebbe tolto efficacia al divieto, che protegge anzitutto la salute (art. 32 della Costituzione).

La Corte ha scelto una via intermedia. Ha usato i criteri dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981, a cui la stessa norma già rinvia e che l'AGCOM usava finora solo per aumentare la sanzione. Ora la norma va letta così: la sanzione non è inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, «salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

Cosa cambia

La parte dichiarata illegittima perde efficacia dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione).

Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo resta in vigore e il minimo di 50.000 euro resta la regola. Cambia che l'AGCOM può applicare una sanzione più bassa quando il minimo è manifestamente sproporzionato, guardando alla gravità del fatto, a cosa ha fatto il trasgressore per attenuarne le conseguenze, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche. La Corte precisa che resta ferma la possibilità del legislatore di scegliere un sistema di sanzioni diverso, purché proporzionato ed efficace contro la ludopatia.

Norme e fonti

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026, p. 84 ↗.

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