Rinnovabili in Sardegna, illegittimo il blocco delle autorizzazioni nelle aree non idonee

Con la sentenza n. 144 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sarda che, in attesa di un regolamento regionale, fermava le istanze già presentate e vietava le nuove per gli impianti da fonti rinnovabili fuori dalle aree idonee.

· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La norma
  2. Il giudizio
  3. Le eccezioni respinte
  4. Perché la norma è illegittima
  5. Che cosa cambia

Con la sentenza n. 144 del 2026, decisa il 10 giugno e depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, che sospendeva i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER) nelle aree non qualificate come idonee.

La norma

La disposizione aggiungeva un comma 7-bis all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. La Regione avrebbe dovuto adottare, entro novanta giorni, un regolamento con le direttive per applicare la disciplina degli impianti FER fuori dalle aree idonee. Nell'attesa non si poteva dare corso alle istanze di autorizzazione, anche se presentate prima della legge, né se ne potevano presentare di nuove. Restavano salve soltanto quelle per l'autoconsumo o per una comunità energetica.

Il giudizio

La legge è stata impugnata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 13 gennaio 2026. Il Governo lamentava il contrasto con i principi fondamentali della materia energetica, e in particolare con l'art. 20, comma 6, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che vietava moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell'individuazione delle aree idonee. Denunciava inoltre la violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

La Regione si è difesa sostenendo che quella norma statale era stata abrogata dal d.l. 21 novembre 2025, n. 175, prima della notifica del ricorso, e che la sospensione era temporanea e limitata alle aree non idonee.

Le eccezioni respinte

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità. Tra la delibera del Consiglio dei ministri e il ricorso basta una corrispondenza sostanziale, che qui c'era. Quanto all'abrogazione, conta che il parametro interposto fosse in vigore quando la legge sarda è stata adottata: il decreto-legge è successivo, e la sua abrogazione non elimina la necessità di giudicare la norma regionale nel contesto in cui è nata.

Perché la norma è illegittima

Nel merito la Corte ricorda che la Sardegna ha competenza in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ma entro i limiti degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, tra cui il rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Bloccare i procedimenti in corso e le nuove domande equivale, nella sostanza, a una misura moratoria incompatibile con il principio della massima diffusione delle rinnovabili, di matrice europea. Che la sospensione fosse temporanea, e riguardasse solo le aree non idonee, non cambia la conclusione.

La questione è fondata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La sospensione colpiva in modo automatico tutte le istanze, senza distinguere lo stato di avanzamento dell'istruttoria, e precludeva in anticipo ogni nuova domanda. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la non idoneità di un'area non può mai tradursi in un divieto «assoluto e aprioristico». Le censure riferite agli artt. 41 e 97 sono rimaste assorbite.

Che cosa cambia

Con la caduta del comma 7-bis viene meno il blocco: le istanze per impianti da fonti rinnovabili nelle aree non idonee non restano più sospese in attesa del regolamento regionale, e se ne possono presentare di nuove. La Corte conferma una linea già seguita in precedenti pronunce: le Regioni possono incidere sulla localizzazione degli impianti con strumenti di pianificazione, ma non con moratorie generalizzate che interrompono il sistema autorizzativo.

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