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(( Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo. 2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)) 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

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con decorrenza dal 1 giugno 2018

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Art. 6 · Art. 149 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 116 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1982 al 1 gennaio 2018. 96 parole tolte, 163 parole aggiunte.

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita'tolto: . L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato edaggiunto: , ma l'operatore postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente tolto: nel piu' breve tempo possibile. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennita' stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973aggiunto: . Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. tolto: 156. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata a favore dell'erario. aggiunto: 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo. 2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art6 · fonte del testo

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