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Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita'. L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve tempo possibile. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennita' stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata a favore dell'erario.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1982 al 1 gennaio 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Art. 6 · Art. 149 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 116 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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