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Miscellanea
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
Legge 20 novembre 1982, n. 890
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2019
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 43
- Art. 1In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del…
- Art. 2Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e…
- Art. 3L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia…
- Art. 4L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e…
- Art. 5La ricevuta di spedizione della raccomandata e' conservata dall'ufficiale giudiziario ed…
- Art. 6Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita', ma…
- Art. 7L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se…
- Art. 8Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di…
- Art. 9-------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L…
- Art. 10Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a…
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili…
- Art. 13Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si…
- Art. 14La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati…
- Art. 15Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono…
- Art. 16Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la…
- Art. 16-bis-------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L…
