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In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1982 al 1 gennaio 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 358/2000

    Questione inammissibile
    25 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che le formalità di notifica, da esso disciplinate, si applichino anche agli atti che costituiscono il presupposto di una azione giudiziaria. Precedenti: - ordinanze nn. 317/1999, 440/1999, 450/1999, 'ex plurimis', sulla necessità di una puntuale e specifica motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quò.

    Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 22 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art1 · fonte del testo

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