Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1999

dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile tra Rossi

Pietro e Del Luca Giuseppe ed altro, iscritta al n. 138 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Napoli, investito della

decisione di una causa avente ad oggetto una richiesta di

risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla

circolazione di veicoli, con ordinanza emessa il 19 luglio 1999 e

pervenuta alla Corte il 10 marzo 2000 ha sollevato d'ufficio, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20

novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari) nella parte in cui non prevede che le formalità

disciplinate da tale legge si applichino anche agli atti che

costituiscono il presupposto di un'azione giudiziaria;

che il giudizio in corso davanti al giudice rimettente è

stato promosso dal proprietario di un autoveicolo nei confronti del

proprietario e del conducente di un autocarro che aveva causato danni

alla sua vettura;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'attore

aveva provveduto ad inviare, prima della citazione, una lettera

raccomandata al proprietario dell'autocarro investitore, chiedendogli

fra l'altro di comunicargli il nominativo della sua impresa

assicuratrice al fine di poter convenire direttamente la stessa in

giudizio ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

che la missiva era stata restituita al mittente "per compiuta

giacenza", motivo per il quale l'attore non aveva potuto convenire

direttamente in giudizio la impresa assicuratrice;

che, secondo il giudice a quo alla luce della sentenza della

Corte n. 346 del 1998, vi sarebbe un'evidente "disparità di

trattamento riservata al destinatario della raccomandata spedita in

ottemperanza all'art. 22 legge n. 990/1969" rispetto al destinatario

di una notificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della legge

n. 890 del 1982, la cui disciplina non sarebbe "completa" non

contemplando, accanto agli atti giudiziari in senso proprio, anche

gli atti che costituiscono "presupposto e condizione dell'azione

processuale";

che, ad avviso del rimettente, l'applicazione della

disciplina postale alle raccomandate di cui all'art. 22 della legge

n. 990 del 1969 non consente all'assicurato, nel caso di restituzione

del plico "per compiuta giacenza", di avvalersi della propria

copertura assicurativa, con ciò svuotando di contenuto le norme che

prevedono l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa

di assicurazione, con conseguente aumento del contenzioso civile;

che il rimettente assume la violazione dell'art. 3 Cost., per

la disparità di trattamento che la norma creerebbe tra i destinatari

di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ed i destinatari di

raccomandate inviate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del

1969, e dell'art. 24 Cost., per la limitazione che ciò

determinerebbe al diritto di difesa dei cittadini;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere

ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una

puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della

stessa nel giudizio a quo (cfr. le ordinanze numeri 317, 440 e 450

del 1999);

che, nel caso di specie, l'ordinanza del giudice di pace di

Napoli è del tutto priva di motivazione sul punto, non specificando

le ragioni per le quali la definizione del giudizio in corso davanti

al rimettente dipenderebbe dalla risoluzione della questione rimessa

alla Corte ed essendo la rilevanza affermata solo in modo apodittico;

che perciò la questione sollevata risulta manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20

novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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