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Tributario
Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Legge 29 luglio 1971, n. 587
- Aggiornato al
- 13 agosto 1971
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 34
Titolo I — Norme relative al trattamento di pensioneartt. 1-13
- Art. 1La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituita dalla…
- Art. 2Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile…
- Art. 3L'ultimo comma del punto 1) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'…
- Art. 4Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23 della…
- Art. 5Con decorrenza dal 1 luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono…
- Art. 6Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, l'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'…
- Art. 7La facolta' di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377…
- Art. 8Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata…
- Art. 9Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n…
- Art. 10Le pensioni e quote di pensione di riversibilita' o indirette, liquidate ai sensi…
- Art. 11L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "La vedova…
- Art. 12L'articolo 38 della legge 2 aprile 1.958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nel caso…
- Art. 13A decorrere dal 1 gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni e' applicata…
Titolo II — Norme relative alle prestazioni in capitaleartt. 14-25
- Art. 14Il punto 2) dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal…
- Art. 15La lettera d) dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituita dalla…
- Art. 16La lettera b) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituita dalla…
- Art. 17Nella gestione di cui all'articolo 14 della presente legge e' costituita una speciale…
- Art. 18Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal…
- Art. 19Il punto 2), lettere a) e b), dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'…
- Art. 20Dal gettito dei contributi di cui all'articolo 10, punto 2), lettera a), della legge 2…
- Art. 21Il punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal…
- Art. 22L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Le…
- Art. 23L'articolo 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in…
- Art. 24L'articolo 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in…
- Art. 25L'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Gli…
Titolo III — Norme transitorie e di attuazioneartt. 26-34
- Art. 26I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e…
- Art. 27Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data…
- Art. 28A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data…
- Art. 29L'articolo 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Gli…
- Art. 30L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in…
- Art. 31La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato…
- Art. 32Le aliquote contributive di cui all'articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n…
- Art. 33Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27…
- Art. 34La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua…
