Nella gestione di cui all'articolo 14 della presente legge e' costituita una speciale riserva, il cui importo dovra' essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennita' di anzianita' corrisposte nell'anno medesimo. Tale consistenza sara' raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377. La riserva di cui al primo comma sara' incrementata dagli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto.

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari