La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituita dalla seguente: "a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca. In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968".

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art1 · fonte del testo

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