L'articolo 38 della legge 2 aprile 1.958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione. Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro. Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione".

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari