L'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennita' di anzianita', un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennita' maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione. I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilita' della gestione e delle indennita' maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalita' delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo. Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianita' e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese".

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art25 · fonte del testo

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