L'articolo 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione. Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 23. Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento e' valido ai sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile. Nei casi di morte o di invalidita', l'onere delle prestazioni di capitale e' a totale carico del Fondo".

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art24 · fonte del testo

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