La facolta' di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, puo' essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facolta' non puo' essere piu' esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. Una volta esercitata la facolta' prevista dal precedente comma non e' consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art7 · fonte del testo

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