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A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici puo' essere concesso un contributo non superiore al 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla meta' della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti. Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunita' dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale. Tale contributo e' concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa. Il contributo e' corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo. La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non puo' superare i dieci anni.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966

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