((A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei muti da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla meta' della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti)).1 Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunita' dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale. Tale contributo e' concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa. Il contributo e' corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo. La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non puo' superare i dieci anni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 giugno 1966, n. 422

1

La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Testo vigente dal 8 luglio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici puo' essere concesso un contributo tolto: non superiore al aggiunto: del 3 per cento aggiunto: annuo nel pagamento dell'importo dei tolto: mutui aggiunto: muti da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla meta' della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 giugno 1966, n. 422

    La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art7 · fonte del testo

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