Art. 5 — Opere di urbanizzazione - Mutui e contributi per le opere di urbanizzazione

Gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della presente legge possono contrarre mutui per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso. I mutui sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti. Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847. Per ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, gli enti costruttori - previo consenso delle amministrazioni comunali interessate, con le quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, con la osservanza delle prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione - devono presentare apposita domanda al Ministero dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della promessa del contributo per la costruzione delle opere di edilizia popolare. Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprieta' del comune.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art5 · fonte del testo

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