Art. 6 — Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventu', di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature; sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato. Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche e, comunque, idonei a favorire le attivita' turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati. Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non puo' essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalita' fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art6 · fonte del testo

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