Il contributo e' concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:

  • 1)il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • 2)un rappresentante dei Ministero del tesoro;
  • 3)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  • 4)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
  • 5)un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
  • 6)un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
  • 7)un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
  • 8)un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
  • 9)un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;
  • 10)un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T). La Commissione e' presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ª classe. Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresi' essere sentita, la Regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art4 · fonte del testo

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