((A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' autostelli, ostelli per la gioventu', case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla meta' della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare)).1 La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo della costruzione. A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, puo' essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla meta' della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento. ((La durata dei contributi e' stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 giugno 1966, n. 422

1

La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Testo vigente dal 8 luglio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966. 18 parole tolte, 27 parole aggiunte.

A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare tolto: ed aggiunto: od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' autostelli, aggiunto: ostelli per la gioventu', case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un contributo del 3 per cento aggiunto: annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo … alla meta' della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento. La durata dei tolto: mutui non puo' superare i venticinque anni aggiunto: contributi e' stabilita in anni venticinque per le spese relative tolto: alle aggiunto: alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi tolto: edaggiunto: , all'acquisto del suolo tolto: o aggiunto: e dell'immobile da adattare tolto: ed i dieci anniaggiunto: ; ed in anni dieci per le spese riguardanti tolto: l'arredamento e l'ammodernamento aggiunto: l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 giugno 1966, n. 422

    La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art1 · fonte del testo

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