[1]Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

[2]per l'esercizio 1961-62.............. L. 200.000.000 per l'esercizio 1962-63.............. L. 200.000.000 per l'esercizio 1963-64.............. L. 150.000.000 per l'esercizio 1964-65.............. L. 130.000.000 per l'esercizio 1965-66.............. L. 120.000.000 Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sara' provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge. Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:

[3]per l'esercizio 1961-62.............. L. 200.000.000 per l'esercizio 1962-63.............. L. 400.000.000 per l'esercizio 1963-64.............. L. 550.000.000 per l'esercizio 1964-65.............. L. 680.000.000 dall'esercizio 1965-66 sino all'esercizio 1985-86............ L. 800.000.000 per l'esercizio 1986-87.............. L. 600.000.000 per l'esercizio 1987-88.............. L. 400.000.000 per l'esercizio 1988-89.............. L. 250.000.000 per l'esercizio 1989-90.............. L. 120.000.000 L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente art. 7 non puo' superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo. ((Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1963, n. 234

1

La L. 9 febbraio 1963, n. 234 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Testo vigente dal 8 luglio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966. 34 parole aggiunte.

… superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo. aggiunto: Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 febbraio 1963, n. 234

    La L. 9 febbraio 1963, n. 234 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art10 · fonte del testo

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