Art. 69-viciesbis — Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)))
[2]1. ((L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo e' ridotto alla meta' e, comunque, non puo' essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione e', in ogni caso, sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
