Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene

pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle

imposte), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 2000 dal

Tribunale di Vercelli, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato Fabio Fonzo per l'I.N.P.S.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 aprile 2000, pervenuta a

questa Corte il 1 giugno 2000, il Tribunale di Vercelli ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423

(Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso,

ritardato o insufficiente versamento delle imposte), "nella parte in

cui non prevede la sospensione della riscossione e la commutazione

dell'atto di irrogazione delle sanzioni a carico del professionista

con sgravio per il contribuente per il caso di omesso, ritardato o

insufficiente versamento di contributi previdenziali per condotta

illecita penalmente rilevante dei soggetti indicati al comma 1

dell'art. 1 in dipendenza del mandato professionale ricevuto dai

medesimi";

che il remittente richiama la disciplina contenuta

nell'art. 1 della legge n. 423 del 1995, ai cui sensi, nel caso di

omesso, ritardato o insufficiente versamento di imposte, conseguente

alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti, in

dipendenza del loro mandato professionale, e sempre che il

contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme

necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente, è

sospesa nei confronti del contribuente la riscossione delle

soprattasse e delle pene pecuniarie previste per la violazione; e,

dopo che la sentenza di condanna a carico del professionista è

divenuta definitiva, l'atto di irrogazione delle sanzioni è

commutato a carico del professionista, con sgravio per il

contribuente;

che, secondo il giudice a quo, la mancata estensione di tale

disciplina al caso di omesso versamento di contributi previdenziali

sarebbe ingiustificata, e violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in

quanto fra l'ipotesi disciplinata dalla norma, relativa a violazioni

tributarie, e quella in esame, relativa a violazioni contributive,

sussisterebbe piena omogeneità di situazioni e, in questa seconda

ipotesi, ricorrerebbe la stessa ratio avuta di mira dal legislatore;

che si è costituito nel giudizio l'I.N.P.S., eccependo in

primo luogo la inammissibilità della questione per carenza di

motivazione sulla rilevanza, in quanto nella specie non

risulterebbero ricorrere i presupposti per l'applicazione della

normativa di cui si chiede l'estensione, consistenti nella

presentazione di copia della denuncia del fatto illecito, nel

pagamento dell'imposta, e nella dimostrazione da parte del

contribuente di avere provvisto il professionista delle somme

necessarie al versamento omesso;

che, nel merito, l'I.N.P.S. sostiene l'infondatezza della

questione, sull'assunto che l'ipotesi della violazione in materia

contributiva derivante dalla condotta illecita del professionista è

regolata dall'art. 3, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito dalla

legge 1 giugno 1991, n. 166, come modificato dall'art. 1, comma 224,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità

della riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione dovute

fino alla misura degli interessi legali, onde sarebbe del tutto

errato il tertium comparationis preso in considerazione dal

remittente; aggiungendo, nella memoria, che in senso analogo oggi

dispone l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

il quale ritiene la questione inammissibile, sia perché l'ordinanza

non motiverebbe sulla rilevanza dando conto del verificarsi dei

presupposti (presentazione della denuncia e di istanza di

sospensione, pagamento dei contributi, condanna del professionista)

previsti per l'applicazione della normativa invocata; sia perché il

remittente non avrebbe tenuto alcun conto di quanto disposto, per

l'ipotesi, fra l'altro, di omessi versamenti contributivi dovuti a

fatto doloso del terzo, dall'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991; la

stessa questione sarebbe comunque infondata, in quanto non vi sarebbe

omogeneità fra le situazioni poste a raffronto, e il legislatore ben

potrebbe, nella sua discrezionalità, prevedere un trattamento anche

più severo (ammesso che quello previsto possa qualificarsi tale) per

il debitore di contributi rispetto a quello previsto per il debitore

di tributi.

Considerato che il remittente, il quale invoca la estensione

all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di

contributi previdenziali della disciplina dettata dall'art. 1 della

legge n. 423 del 1995, in materia tributaria, per l'ipotesi in cui la

violazione dipenda da condotta illecita, penalmente rilevante, del

professionista, ha ignorato la specifica disciplina dettata, in

materia di sanzioni per il ritardato od omesso versamento di

contributi o premi previdenziali ed assistenziali, dall'art. 3 del

d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dall'art. 1,

comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 166, come modificato

dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo

il quale nei casi, fra l'altro, di omissione derivante da fatto

doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione

anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di

particolare rilevanza, l'importo delle somme aggiuntive e

delle maggiorazioni dovute può essere ridotto con decreto del

Ministro competente, fino alla misura degli interessi legali, e in

attesa dell'emanazione di detto decreto gli istanti corrispondono in

via provvisoria le somme aggiuntive nella misura degli interessi

legali: disciplina oggi parzialmente innovata dall'art. 116 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale attribuisce ai consigli di

amministrazione degli enti impositori il compito di fissare criteri e

modalità per la riduzione delle sanzioni civili previste per le

omissioni contributive, fra l'altro, in caso di omissioni derivanti

da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria (comma

15, lettera a), prevede che in attesa di tali determinazioni resta

fermo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991 (comma

16), e consente negli stessi casi un pagamento rateale dei contributi

omessi (comma 17);

che tale specifica disciplina, relativa alle ipotesi di

omissioni contributive, è intesa a soddisfare esigenze analoghe a

quelle sottostanti alla normativa in materia tributaria di cui si

chiede l'estensione, ed è caratterizzata da contenuti non dissimili,

e per certi versi addirittura più favorevoli al contribuente,

poiché la riduzione, e non la sola sospensione, delle sanzioni, può

essere disposta a seguito della denuncia, senza che occorra attendere

la sentenza di condanna, e il beneficio può intervenire non solo in

caso di condotta illecita di professionisti iscritti in albi, in

dipendenza del mandato professionale, ma più in generale

nell'ipotesi di fatto doloso del terzo;

che l'ordinanza di rimessione, omettendo di tener conto di

tale disciplina, e dunque ricostruendo il quadro normativo in modo

parziale e inesatto, incorre in un difetto di motivazione che dà

luogo alla manifesta inammissibilità della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995,

n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per

omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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