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Per i lavoratori in mobilita' ai fini del collocamento si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Testo in vigore dal 27 luglio 1991 al 20 luglio 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 367/2003

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2003

    Manifesta inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono – ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi quale presupposto perché i dipendenti che perdono il posto di lavoro possano beneficiare dell'indennità di mobilità – il cumulo del periodo di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo. Relativamente alla prima delle disposizioni censurate, infatti, il giudice rimettente ha omesso di verificare se la concreta vicenda societaria dedotta in giudizio non fosse piuttosto inquadrabile nella fattispecie della mera trasformazione della società o in quella del trasferimento d'azienda, nessuna delle quali comporta soluzione di continuità nell'anzianità aziendale dei lavoratori dipendenti. Quanto all'altra disposizione censurata, essa non deve essere applicata dal giudice rimettente, riguardando l'inapplicabilità dei benefici di cui ai precedenti quattro commi, relativi al collocamento dei lavoratori in mobilità, e non già alle condizioni per la fruizione dell'indennità di mobilità, oggetto del giudizio 'a quò.

    Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 8 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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