Art. 8 — Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1997 al 24 ottobre 2003. 366 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennita' di mobilita', qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennita' di mobilita', ovvero per i periodi in cui e' corrisposta l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore e' corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennita' di disponibilita' e l'indennita' di mobilita'. Tale differenza e' attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilita' dell'indennita' di mobilita'. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilita'. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennita' di mobilita' con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, e' determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilita' di indennita' di mobilita' non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed e' concesso allo scadere del periodo di fruibilita' di detta indennita' da parte del lavoratore medesimo. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attivita' mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennita' di mobilita' mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione puo' prevedere lo svolgimento di attivita' formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennita' di mobilita' per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art8 · fonte del testo
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