Art. 10 — Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro

Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 31:
  • 1)al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
  • 2)al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonche' di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,»;
  • b)all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art10 · fonte del testo

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