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[1]Il decreto con cui il Ministro delle finanze provvede sul ricorso e' definitivo e contro di esso non e' ammesso alcun gravame. 4
[2]Il decreto con cui il Ministro delle finanze stabilisce in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria e' titolo esecutivo e la sua esecuzione e' promossa dall'intendente di finanza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 241 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1974, n. 201) ha dichiarato l'iilegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 1, ultima parte, "limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame"".
Testo in vigore dal 1 agosto 1974 al 1 aprile 1998
