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[1]Il decreto con cui il Ministro delle finanze provvede sul ricorso e' definitivo e contro di esso non e' ammesso alcun gravame. 4

[2]Il decreto con cui il Ministro delle finanze stabilisce in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria e' titolo esecutivo e la sua esecuzione e' promossa dall'intendente di finanza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 241 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1974, n. 201) ha dichiarato l'iilegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 1, ultima parte, "limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame"".

Testo in vigore dal 1 agosto 1974 al 1 aprile 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 241/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1974

    La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalità del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto è certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità" (cfr. già in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame".

    Art. 58 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 113 cost. · Art. 55 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1970

    Questione infondata
    23 marzo 1970

    Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha più volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimità è stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.

    Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 58 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 agosto 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 241 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1974, n. 201) ha dichiarato l'iilegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 1, ultima parte, "limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art58 · fonte del testo

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