Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 241/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1974

    La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalità del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto è certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità" (cfr. già in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame".

    Art. 58 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 113 cost. · Art. 55 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1970

    Questione infondata
    23 marzo 1970

    Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha più volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimità è stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.

    Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 58 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027. 7 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATOaggiunto: IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 18 DICEMBRE 1997aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 472 aggiunto: 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art58 · fonte del testo

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