La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalità del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto è certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità" (cfr. già in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame".
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