Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi. La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto. Copia del decreto e' inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
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