Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio

1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1963 dal

Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di

Talamonti Luigi, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31

ottobre 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale di Ascoli

Piceno celebratosi il 1 luglio 1963 nel processo a carico di Talamonti

Luigi, imputato del reato di cui agli artt. 1, 2 e 19 del D. L.

21 febbraio 1938, n. 246, per avere detenuto un apparecchio

radioricevente senza pagare il relativo canone di abbonamento, il P.

M. eccepì la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del

citato D. L. per contrasto con gli artt. 3 e 43 della Costituzione, e

degli artt. 1 e segg. del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in relazione

all'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle

violazioni delle leggi fiscali, per contrasto con l'art. 102 della

Costituzione.

Il Tribunale, con ordinanza emessa all'udienza recante il solo

dispositivo, faceva espresso riferimento alle questioni sollevate dal

P. M. in relazione, esclusivamente, agli artt. 43 e 102 della

Costituzione, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte. La

motivazione dell'ordinanza veniva poi depositata nella cancelleria del

Tribunale il 26 ottobre successivo. Si legge nella detta motivazione

che, pur dovendosi ammettere, in base alla giurisprudenza della Corte

costituzionale, essere conforme all'art. 43 della Costituzione la

"socializzazione" del servizio radio- televisivo, la natura fiscale del

canone a carico degli utenti trarrebbe la sua giustificazione solo

dalla pubblica gestione del servizio. Contrasterebbe perciò col detto

precetto costituzionale la concessione del servizio ad una società

privata, quale è pacifico sia la R. A. I., onde sarebbe

incostituzionale "tutta la disciplina giuridica eretta sul presupposto

di quella concessione", come testualmente si esprime l'ordinanza.

Infatti - osserva ancora il Tribunale - l'art. 43 della Costituzione

conterrebbe una elencazione tassativa delle forme di gestione delle

imprese riferentisi a pubblici servizi, e porrebbe un sistema inteso

"ad evitare la privatizzazione di servizi pubblici", il che si

desumerebbe anche in base ai lavori preparatori, dai quali risulterebbe

che un emendamento tendente ad eliminare dai possibili destinatari

della titolarità dei servizi pubblici nazionalizzati "le comunità di

lavoratori o di utenti" venne respinto appunto in considerazione dei

caratteri di tali unioni, "similari" a quelli degli Enti pubblici.

Rileva poi l'ordinanza che la giurisdizione penale dell'Intendente

di finanza stabilita dall'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

sarebbe in contrasto con il divieto di istituire giudici speciali,

sancito dall'art. 102 della Costituzione, e urterebbe altresì contro

il principio della separazione dei poteri, ed instaurerebbe una

disciplina di carattere eccezionale, con evidente e grave pregiudizio

per l'ordinamento dello Stato e per la tutela degli elementari diritti

del cittadino.

L'ordinanza, nella sola motivazione, fu notificata al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 1963, comunicata ai Presidenti

dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

16 novembre 1963, n. 299.

2. - Si costituì dinanzi a questa Corte il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che depositò le proprie deduzioni il 30 novembre 1963.

L'Avvocatura, dopo avere ricordato che già il Tribunale di Ascoli

Piceno, con ordinanza del 10 ottobre 1962, aveva sollevato altre

questioni di legittimità costituzionale nello stesso procedimento a

carico del Talamonti, risolte negativamente dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 81 del 1963, osservò che l'oggetto della prima

delle nuove questioni non era sufficientemente identificato nell'atto

di rinvio notificato al Presidente del Consiglio, che non indicava le

norme la cui legittimità costituzionale era contestata, e, inoltre, il

detto atto risultava privo del dispositivo.

In particolare, circa la identificazione dell'oggetto di questa

prima questione, l'Avvocatura osservava che, dovendosi senz'altro

escludere la convenzione 26 gennaio 1962 per il suo carattere

evidentemente amministrativo, presupposto della disciplina giuridica

delle radiotelecomunicazioni potrebbe pensarsi essere l'art. 168, n. 5,

del Codice postale, sul quale peraltro già si era pronunciata la Corte

costituzionale con la sentenza n. 59 del 1960, escludendone la

illegittimità.

Proseguendo nelle proprie deduzioni, l'Avvocatura osservava che,

comunque, l'art. 43 della Costituzione riguarda soltanto la

possibilità di attribuzione allo Stato, a enti pubblici o a comunità

di lavoratori o di utenti della "titolarità" delle imprese relative ai

servizi pubblici essenziali, ma non si estende alla gestione, in

concreto, delle imprese stesse, e non esclude, quindi, la possibilità

di darle in concessione a privati; il che, del resto, sarebbe uno dei

modi normali di esercizio dei servizi pubblici.

La natura fiscale dell'obbligazione relativa alla tassa di

abbonamento si giustificherebbe poi anche in regime di concessione,

come conseguenza della natura giuspubblicistica del rapporto tra la

R.A.I. ed i radioutenti, così come del resto espressamente ebbe a

riconoscere la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 81 del

1963.

3. - Quanto alla seconda questione, osservava l'Avvocatura che la

giurisdizione penale attribuita all'Intendente di finanza ai sensi

degli artt. 21, 36 e segg. della legge n. 4 del 1929 era preesistente

all'entrata in vigore della Costituzione. In base alla giurisprudenza

della Corte costituzionale sarebbe indubitabile che il termine

quinquennale fissato dalla VI disposizione transitoria della Carta

costituzionale, per la revisione delle giurisdizioni speciali, non ha

carattere perentorio e, di conseguenza, non può ritenersi

incostituzionale la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, anche

se non sottoposte a revisione nel suddetto termine. Tali principi

sarebbero ovviamente applicabili anche alla giurisdizione speciale in

esame.

Pertanto l'Avvocatura concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse

infondate le questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio, sempre che

avesse ritenuto ammissibile, per la forma, la proposizione del proposto

giudizio incidentale.

4. - Con memoria depositata il 30 aprile 1964 l'Avvocatura

riproponeva le tesi già prospettate nelle deduzioni, ponendo

particolarmente in luce, quanto alla denunciata violazione dell'art. 43

della Costituzione, che la ragione per cui il Costituente ha previsto

la possibilità di attribuire allo Stato la titolarità esclusiva delle

imprese contemplate nella citata norma è quella di assicurare il

soddisfacimento degli interessi generali che si riconnettono alla

gestione stessa. Non vi è dubbio - sosteneva nella memoria

l'Avvocatura - che tale scopo può essere raggiunto tanto attraverso la

gestione diretta, che attraverso l'esercizio in concessione, che si

effettua necessariamente sotto l'alta direzione e la vigilanza dello

Stato. Pertanto la scelta fra i due modi di gestione non potrebbe non

essere affidata alla discrezionalità degli organi dello Stato.

Ove si opinasse diversamente - proseguiva l'Avvocatura -si cadrebbe

in una irrimediabile contraddizione. Perché alla titolarità delle

imprese di preminente interesse nazionale, assicurata allo Stato

dall'art. 43 della Costituzione, inerisce la più ampia libertà in

ordine alla relativa gestione: libertà, con la quale sarebbe

ovviamente incompatibile ogni imposizione tassativa di un determinato

tipo di gestione. Sarebbe pertanto ingiustificabile il contrasto, che

altrimenti verrebbe a crearsi, fra il sistema secondo cui lo Stato può

affidare in concessione le imprese, in genere, delle quali è titolare,

e quello delineato nell'ordinanza di rinvio, secondo cui questa

potestà dovrebbe negarsi per le sole imprese dell'art. 43 della

Costituzione.

L'Avvocatura segnalava infine, che la questione sollevata

apparirebbe irrilevante ai fini del giudizio principale, in quanto

l'obbligo della corresponsione della "tassa" per la detenzione degli

apparecchi radioriceventi, cui è connessa una sanzione penale,

sussiste sia nel caso che il servizio venga esercitato direttamente,

sia nel caso che esso venga affidato in concessione.

5. - Con ordinanza del 4 giugno 1964 la Corte costituzionale

rilevava quanto innanzi si è detto: che cioè l'ordinanza di rinvio

era stata pubblicata mediante lettura in pubblica udienza, ma senza la

motivazione, redatta e depositata successivamente, e che l'ordinanza

stessa, anziché essere notificata nella sua interezza, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo era stata

soltanto nella parte motiva, omettendosene il dispositivo. Osservava

quindi la Corte che si imponeva la rinnovazione della notifica in modo

integrale, in applicazione del richiamato art. 23 e dell'art. 2 delle

Norme integrative, ed ordinava, a tal fine, la restituzione degli atti

al giudice a quo.

A tanto adempiuto con notifica del 4 agosto 1964, pubblicata

nuovamente l'ordinanza del Tribunale nel suo testo integrale nella

Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1964, n. 269, gli atti della causa

sono stati nuovamente trasmessi alla Corte e l'Avvocatura dello Stato,

con breve memoria depositata nella cancelleria il 21 agosto 1964, si è

richiamata alle deduzioni già svolte con i precedenti scritti

difensivi, insistendo nelle conclusioni già a suo tempo formulate. Considerato in diritto :

1. - È da premettere che essendosi provveduto alla notificazione e

alla pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella sua interezza, cioè

nella motivazione e nel dispositivo, la incertezza già lamentata

dall'Avvocatura dello Stato circa la identificazione dell'oggetto del

giudizio risulta eliminata. Sostanzialmente, con la rinnovazione della

notifica, è stato portato a conoscenza del Presidente del Consiglio

dei Ministri l'esplicito riferimento contenuto nell'ordinanza emessa

dal Tribunale alle questioni che erano state sollevate dal Pubblico

Ministero nel corso del giudizio. Giudicata infatti non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D. L. 21

febbraio 1938, n. 246, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il

Tribunale ritenne invece fondate le altre questioni proposte dal P. M.,

e cioè quelle che concernono le disposizioni dell'art. 1 e seguenti

dello stesso D. L. 21 febbraio 1938, non più in riferimento all'art.

3, ma all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 1 e seguenti del D. L. 25

marzo 1923, n. 796, e in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Può così ammettersi che si sia chiaramente raggiunta la

identificazione dell'oggetto del giudizio: precisamente, con la prima

questione si assume in contrasto con l'art. 43 della Costituzione

l'affidamento del servizio delle radiotelevisioni ad una società

privata - la R. A. I. - invece della gestione del servizio in modo

diretto da parte dello Stato o di un ente pubblico; con la seconda si

assume la illegittimità della permanenza della giurisdizione speciale

dell'Intendenza di finanza per quanto riguarda il pagamento del canone

per le radioaudizioni, in contrasto col divieto posto per giurisdizioni

speciali col citato art. 102.

2. - La denuncia di incertezza è stata peraltro affacciata sotto

diverso aspetto, rispetto alla prima questione. L'Avvocatura rileva

l'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Tribunale, circa la

incostituzionalità di "tutta la disciplina giuridica eretta sul

presupposto della concessione ad una società privata del servizio

della radiotelevisione", ed afferma che si avrebbe così una

indeterminata indicazione dell'oggetto di questa parte del giudizio,

insufficiente rispetto a quanto prescrive l'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87. Non sembra però che l'indicazione generica delle

norme impugnate, col richiamo agli artt. 1 e seguenti del D.L. 21

febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, sia tale da

comportare effettiva incertezza circa l'oggetto del giudizio. Se è

vero, infatti, che l'onere, di cui al menzionato art. 23, di indicare

le norme che si denunciano come viziate, incombente alla parte che

solleva l'eccezione di incostituzionalità, trova la sua

giustificazione nell'esigenza di delimitare in maniera chiara e precisa

la materia del contendere, è altresì vero che è da ritenersi

sufficiente, a tal fine, l'indicazione anche di un intero testo

legislativo, se la relativa censura di legittimità sia tale da

investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunziato (v.

sentenze della Corte costituzionale n. 18 del 6 luglio 1956 e n. 53 del

5 giugno 1962). Nel caso in esame, traendosi motivo dalla presunta

illegittimità della concessione alla R.A.I. del servizio di

radiodiffusione, e dal conseguente contrasto con l'art. 43 della

Costituzione di tutta la legislazione "eretta sul presupposto di quella

concessione", la censura è stata sollevata appunto contro gli artt. 1

e seguenti del citato D. L. 21 febbraio 1938, cioè contro l'intero

testo legislativo, in quanto concernente, in blocco, la disciplina

degli abbonamenti alle radioaudizioni. Ed infatti il detto D. L. è

costituito da una serie di norme organiche, intimamente collegate, che

pongono una regolamentazione completa del settore, investendo

analiticamente tutte le situazioni relative, dall'imposizione

dell'obbligo di pagamento alla misura del canone, dalle modalità del

versamento alla disciplina della cessazione dell'obbligo stesso, dalle

esenzioni alle sanzioni per le inadempienze. Lo stretto nesso che

unisce le disposizioni contenute nel denunziato D. L. dà ragione del

loro globale deferimento alla Corte.

3. - L'Avvocatura dello Stato ha anche lamentato la insufficienza

del giudizio di rilevanza, rispetto, ancora, alla prima questione, in

quanto sostiene che il Tribunale non ha, fra l'altro, notato che la

questione medesima non avrebbe ragion d'essere ai fini del giudizio

principale, giacché l'obbligo della corresponsione della tassa per la

detenzione degli apparecchi, cui è connessa la sanzione penale,

sussiste sia nel caso che il servizio venga svolto per concessione da

una società, sia che venga esplicato da uno dei soggetti indicati

nell'art. 43 della Costituzione.

Senonché questa osservazione dell'Avvocatura circa un tal difetto

della rilevanza non sembra esatta, giacché la questione sollevata,

come si desume dall'ordinanza del Tribunale, investe, formalmente,

appunto le norme che sorreggono, in concreto, l'imputazione a carico

del prevenuto. Sarà o meno fondata la questione - e ciò dovrà

risultare dall'esame di merito della questione stessa -, ma sembra non

dubbio che, dal punto di vista del Tribunale, secondo cioè i termini

del ragionamento che si deve porre a base dell'incidente di

costituzionalità giusta il disposto dell'art. 23 della legge n. 87 del

1953, frutto del riscontro fra la norma costituzionale, di cui si

lamenta la violazione, e le norme impugnate, dovrebbe essere -

s'intende, in ipotesi - la immediata, concreta caduta di tutte le

disposizioni riguardanti la concessione, e fra esse anche la norma

penale, parte essenziale, ritenuta indispensabile in tutto il sistema,

e che è quella che sta a base del processo contro il prevenuto, col

conseguente effetto quindi, del proscioglimento del medesimo.

Le eccezioni pregiudiziali vanno pertanto respinte.

4. - Passando all'esame del merito della prima questione, ritiene

la Corte che non possa sostenersi che contrasti col disposto dell'art.

43 della Costituzione l'affidamento in concessione ad una società

privata del servizio delle radiotelevisioni.

La disposizione dell'art. 43 è, com'è noto, espressione

dell'evoluzione dei concetti informatori in materia di intervento dello

Stato e degli enti pubblici, in genere, nel campo economico, e prevede

la sostituzione della pubblica gestione alla gestione privata in quei

settori che, come quelli attinenti ai tipi di imprese contemplate

nell'articolo stesso, maggiormente sono suscettibili di assumere

importanza sotto il profilo del pubblico interesse. Lo scopo essenziale

della norma, attraverso la sottrazione al privato del potere di

disposizione relativo alle suddette imprese, è la eliminazione della

eventualità che il privato, col peso della propria impresa - e

naturalmente si tratta di imprese della massima dimensione -, possa

direttamente e profondamente influire su interi settori economici, con

le conseguenze di ordine politico e sociale che a tale influenza sono

connesse.

La facoltà concessa al legislatore di riservare direttamente o

trasferire allo Stato, agli enti pubblici o alle collettività di

utenti o lavoratori le imprese nell'art. 43 indicate, rispecchia la

preoccupazione del Costituente di garantire uno strumento idoneo a

porre le attività economiche in parola sotto il controllo dello Stato

o di enti pubblici allo scopo di evitare quegli inconvenienti e di

ottenere i risultati di carattere economico e sociale che lo Stato

democratico si prefigge.

Ma è evidente che l'esigenza cui fa riscontro la norma

costituzionale in esame potrà ritenersi rispettata ogni volta che con

apposite disposizioni, il conseguimento di tali risultati venga

assicurato.

La concessione amministrativa consente il raggiungimento di fini di

interesse generale collegati all'esercizio dei servizi pubblici,

attraverso un'attività svolta da un privato e non direttamente dallo

Stato o dall'ente pubblico titolare del servizio, in vista del fatto

che la gestione in concessione può presentarsi, in alcuni casi, più

favorevole, in quanto permette una maggiore snellezza nell'espletamento

del servizio, libera lo Stato o l'ente pubblico dall'onere

dell'esercizio, e ciò specialmente quando trattisi di attività

tecnicamente complesse, che richiedano forti spese di impianto e

notevole impegno di gestione. Ond'è che la concessione risponde, in

tali casi, alla sostanziale esigenza di potere ottenere servizi

migliori e più efficienti con minore impegno per l'ente concedente. In

definitiva, soddisfa ad una esigenza di utilità economico-sociale che

coincide con quella che informa l'art. 43 della Costituzione.

D'altra parte è evidente, che, qualora il Costituente, che

ovviamente era a conoscenza del tradizionale istituto della

concessione, ne avesse voluto escludere l'applicazione riguardo ai

servizi pubblicizzati a norma dell'art. 43, avrebbe espresso tale

volontà attraverso una norma specifica, mentre il silenzio serbato al

riguardo può bene essere interpretato come ammissione della

possibilità del sistema anche ai fini specifici della attuazione del

precetto costituzionale.

Ma è da notare che, in questi casi, lo Stato o l'ente pubblico non

si limita ad affidare al privato l'esercizio del servizio, ma si

riserva poteri assai ampi di direzione, di disciplina, di controllo,

tutti tendenti a garantire, a seconda del diverso tipo della

concessione, e quindi di diversa intensità, il puntuale conseguimento

dei fini di utilità generale. E pur dovendosi riconoscere che il

privato concessionario innegabilmente persegue scopi suoi propri di

utilità, questi sono però sempre coordinati e subordinati al

conseguimento dei fini pubblici, attraverso le norme che in concreto

disciplinano l'esercizio delle singole concessioni.

5. - Nel caso del servizio di radiodiffusione bisogna riconoscere

che attraverso un vasto piano, che stabilisce una minuta disciplina per

lo svolgimento in concessione del servizio, è assicurato il

conseguimento di quella finalità di pubblico generale interesse che lo

Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere attraverso la gestione

diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico. La

maggioranza assoluta delle azioni della R.A.I. è detenuta dall'I.R.I.

e può essere trasferita solo allo Stato italiano o ad altro ente

pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro delle poste di

concerto col Ministro del tesoro (convenzione 26 gennaio 1952, art. 3);

lo statuto dell'ente (sic) concessionario e le sue variazioni devono

essere approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,

come pure la nomina del presidente ed eventualmente del consigliere

delegato (artt, 5, 6 del D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428);

l'emanazione delle direttive di massima, culturali, artistiche,

educative ecc. dei programmi di radiodiffusione e la vigilanza sulla

loro attuazione è affidata ad un Comitato istituito presso il

Ministero delle poste, e composto di un presidente, nominato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri delle

poste e della pubblica istruzione, e da membri in rappresentanza del

Ministero della pubblica istruzione e della Società italiana autori,

oltre che da scrittori, musicisti ed autori drammatici designati

dall'Accademia dei Lincei, e dalle organizzazioni di categoria

(D.L.C.P.S. cit., art. 9); le tariffe da praticarsi agli utenti e i

diritti spettanti all'ente sono determinati con decreto del Ministro

delle poste (convenzione cit., art. 8); la R. A. I. è tenuta a

predisporre trimestralmente il piano di massima dei programmi da

svolgersi nei tre mesi successivi, ed a sottoporlo prima al parere del

detto Comitato istituito presso il Ministero delle poste e poi

all'approvazione del Ministro (art. 8 del D.L.C.P.S. citato); del

Consiglio di amministrazione dell'ente fanno parte membri destinati

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli

esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e delle poste

(convenzione cit., art. 5). Il compito di esercitare l'alta vigilanza

per assicurare l'indipendenza e l'obbiettività delle radiodiffusioni

è affidato ad una Commissione di parlamentari composta di trenta

membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i

rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, le deliberazioni della

Commissione vengono eseguite attraverso le disposizioni all'uopo

impartite dalla Presidenza del Consiglio al Presidente dell'Ente

concessionario (D. L. C. P. S. cit., artt. 11, 12, 13). Alla R. A. I.

è vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su

questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la

preventiva autorizzazione del Ministero delle poste, sentiti i

Ministeri interessati; per gravi motivi di ordine pubblico il Ministro

dell'interno può modificare il piano di massima dei programmi e degli

orari, e per gli stessi motivi, o per ragioni militari, o per grave

necessità pubblica, il Governo, inteso il Consiglio dei Ministri, con

decreto del Presidente della Repubblica potrà sospendere o limitare

l'esercizio o prendere possesso degli impianti ed uffici, senza che la

R. A. I. abbia diritto a nessuna speciale indennità (convenzione

cit., art. 20). Infine, nei casi di inadempienza dell'ente o di

inosservanza delle disposizioni vigenti, o di gravi irregolarità nel

servizio, è prevista l'applicazione di una ammenda da parte del

Ministero delle poste e, in caso di recidiva, è prevista la revoca

della concessione con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro delle poste, sentito il parere della Commissione

parlamentare o del Comitato ministeriale, a seconda che le inadempienze

si riferiscano, rispettivamente, al lato politico o a quello culturale-artistico delle trasmissioni. Ciò a prescindere dalle numerose altre

restrizioni ed obbligazioni di interesse tecnico ed organizzativo pure

imposte alla R. A. I. e dal generico potere di vigilanza sull'andamento

del servizio attribuito al Governo dagli artt. 1 e seguenti del D. L.

n. 428 del 1947, che contemplano il sistema dei vincoli e non ne

lasciano al di fuori alcun settore della vita e dell'attività

dell'ente concessionario, dalla consistenza patrimoniale

all'organizzazione amministrativa e tecnica.

In relazione a questa vasta rete di interferenze e di controlli, lo

speciale rapporto di concessione stabilito con la R. A. I., sia che lo

si intenda come un rapporto di sostituzione, in cui il privato è un

esercente dell'attività della quale titolare è lo Stato, per conto

del quale il privato agisce, sia che lo si intenda come uno speciale

rapporto organico, per cui il privato si presenterebbe quale mezzo

indiretto attraverso cui lo Stato raggiunge i suoi fini, questo

speciale rapporto costituisce uno strumento valido per la realizzazione

dei fini cui istituzionalmente tende il servizio di radiodiffusione nel

regime di pubblicità che gli deriva dalla riserva della titolarità

del servizio stesso allo Stato. Bisogna pertanto riconoscere che, come

già in diversa occasione ebbe a rilevare questa Corte (sentenza 6

luglio 1960, n. 59, che tratta del monopolio statale televisivo), esso

è perfettamente inquadrabile nella disciplina dell'art. 43 della

Costituzione.

6. - Circa la seconda questione, riguardante la legittimità

costituzionale dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, in relazione

alle disposizioni del D. L.21 febbraio 1938, per asserito contrasto con

l'art. 102 della Costituzione, basta osservare che il suo presupposto,

cioè la automatica soppressione delle giurisdizioni speciali alla

scadenza del termine per la revisione stabilita dalla VI disposizione

transitoria della Costituzione, è stato già più volte esaminato

dalla Corte che lo ha respinto.

La Corte ha affermato che il Costituente non ha voluto senz'altro

sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti all'entrata in vigore

della Costituzione, ma soltanto sottoporle a revisione ad opera del

Parlamento, e che il quinquennio, entro cui tale revisione doveva

essere effettuata, non è termine perentorio; onde le giurisdizioni

speciali legittimamente continuano a svolgere le loro funzioni fino a

quando non si sarà proceduto alla loro revisione (sentenze n. 41 del 1

marzo 1957, n. 41 del 10 giugno 1960 e n. 92 del 13 novembre 1962). Non

essendo d'altra parte dubbio che la cognizione delle contravvenzioni

attribuite all'Intendente di finanza dagli artt. 21 e 36 della citata

legge del 1929 concreti una giurisdizione speciale, non può ritenersi

non applicabile anche ad essa il principio posto dalla Corte circa la

sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, epperò la questione appare

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali,

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del

Tribunale di Ascoli Piceno del 1 luglio 1963 sulla legittimità

costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21 febbraio 1938, n.

246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36

della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni

dell'art. 1 e seguenti del D. L.25 marzo 1923, n. 796, in riferimento

all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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