Art. 5 — Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. ((Per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale.)) All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".

Testo vigente dal 13 agosto 2003

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 155/2009

    Questione inammissibile
    19 maggio 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la modifica della disciplina processuale successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione non comporta la restituzione degli atti al rimettente, poiché detta novella è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum , in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare un certo reato, ha rilievo il tempus commissi delicti o la data di promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

    Art. 186 c.d.s. · Art. 5 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 3 cost. · Art. 162 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/2008

    Questione inammissibile
    18 giugno 2008

    È manifestamente inammissibile, per totale omissione della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del Tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al successivo art. 187. - Per la manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze del tutto carenti della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, v. citate, ordinanze nn. 45, 72, 91 e 132/2007 e 54/2008.

    Art. 186 c.d.s. · Art. 5 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 54/2008

    Questione inammissibile
    13 marzo 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relativamente alla parte in cui le predette norme dispongono una diversa competenza per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Infatti, con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, e, con riferimento all'art. 3 Cost., la stessa ordinanza si caratterizza per l'indeterminatezza del petitum , non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 35 e n. 279/2007.

    Art. 186 c.d.s. · Art. 187 c.d.s. · Art. 5 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 13 agosto 2003. 8 parole aggiunte.

… l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. aggiunto: Per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151~art5 · fonte del testo

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