Art. 6 — Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza

All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche". (( I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

  • a)la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
  • b)le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. ((7 )) I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931)). ((3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200)) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 2010, n. 120

7

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 13 agosto 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 152/2010

    Questione infondata
    29 aprile 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prevede che l'obbligo di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte operi soltanto per i titolari e i gestori di esercizi pubblici ove, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande, si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento. La denunciata disparità di trattamento normativo tra esercizi pubblici è esclusa dalla rilevata eterogeneità delle categorie poste a confronto dal giudice a quo (discoteche, sale da ballo, bar, pub, ristoranti e osterie); né può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare la somministrazione di bevande alcoliche in quelle situazioni in cui gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall'ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino. Sotto altro profilo, l'iniziativa del rimettente si presenta contraddittoria, poiché, pur essendo basata su argomenti che - nel sollecitare l'ampliamento del novero dei destinatari dell'impugnato precetto - sembrerebbero diretti ad ottenere un intervento di tipo additivo, si risolve nella richiesta - peraltro necessitata in considerazione dell'oggetto del giudizio principale - di caducazione integrale della norma in esame. Ugualmente insussistente è la dedotta violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la censurata disposizione, perseguendo la finalità, tipica delle norme sulla sicurezza stradale, di assicurare l'incolumità dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore, risponde a ragioni di utilità sociale e, in particolare, di protezione di valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto è il limite insuperabile di ogni attività economica. Per il consolidato insegnamento secondo cui «l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore», potendo tale discrezionalità «essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto nei casi di "uso distorto o arbitrario", così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», v., ex multis , in materia di circolazione stradale, la citata ordinanza n. 23/2009. Sulla necessaria ricorrenza di una «identità di condizioni soggettive ed oggettive» tra le «categorie di commercianti considerate» al fine di «giustificare la parità del loro trattamento normativo», v. la citata sentenza n. 76/1972. Per l'affermazione che non è «configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale», purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima «non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue», v., da ultimo, la citata sentenza n. 167/2009. Nel senso che la finalità generale, tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, è quella, «connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)», v. la citata sentenza n. 428/2004, nonché le sentenze n. 9/2009 e n. 165/2008. Per l'affermazione che il rispetto dei «valori primari attinenti alla persona umana» costituisce «il limite insuperabile di ogni attività economica», v. la citata ordinanza n. 548/1990.

    Art. 6 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2007 al 13 agosto 2010. 48 parole tolte, 498 parole aggiunte in 2 capoversi.

… riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche". tolto: Tutti i aggiunto: I titolari e i gestori tolto: di locali aggiunto: degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita' tolto: e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimentotolto: , congiuntamente all'attivita' di vendita e di aggiunto: e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcolichetolto: , aggiunto: e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la tolto: somministrazione aggiunto: vendita per asporto di bevande alcoliche tolto: dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una aggiunto: e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemicotolto: ; inoltre devonoaggiunto: , di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

… pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. aggiunto: 7 I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui tolto: al com-ma 2 aggiunto: ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione tolto: di chiusura del locale aggiunto: amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. aggiunto: L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 2010, n. 120

    La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-08-03;117~art6 · fonte del testo

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