Art. 5 — Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti

All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
  • a)con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 ((...)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • b)con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160)). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • c)con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160)). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
  • b)al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.";
  • c)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. (( Dalle violazioni)) conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
  • d)al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
  • e)il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.". All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  • a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160)). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
  • b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
  • c)il comma 7 e' abrogato;
  • d)il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.".

Testo vigente dal 4 ottobre 2007

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 187/2009

    Questione inammissibile
    26 giugno 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum , e sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nei giudizi a quibus . - Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis , ordinanze nn. 50/2009; 265 e 263/2008).

    Art. 186 c.d.s. · Art. 5 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione · Art. 3 cost. · Art. 233 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 57/2009

    Questione inammissibile
    27 febbraio 2009

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza ne…

    Art. 186 c.d.s. · Art. 5 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 50/2009

    Questione inammissibile
    18 febbraio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione, che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum , e non individuano con esattezza la norma oggetto di censura - Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis , ordinanze nn. 265, 263, 150/2008).

    Art. 186 c.d.s. · Art. 5 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione · Art. 3 cost. · Art. 233 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2007 al 4 ottobre 2007. 99 parole tolte, 29 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 tolto: e l'arresto fino a un meseaggiunto: ..., qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a …

… tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). tolto: La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). tolto: La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione …

… rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. tolto: Dalla violazione aggiunto: Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un …

… con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. tolto: La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-08-03;117~art5 · fonte del testo

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